Legge italiana sull'autenticazione delle opere d'arte: eredi contro esperti
La legge italiana manca di regole chiare su chi abbia il diritto di autenticare le opere d'arte, creando incertezza giuridica. Il Codice dei Beni Culturali (Art. 64, D.Lgs. 42/2004) richiede che i venditori forniscano documentazione di autenticità o di probabile attribuzione, ma non specifica chi sia autorizzato a rilasciare tali certificati. Si fa riferimento alla legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) e ai diritti morali, che includono il diritto di rivendicare o disconoscere la paternità. Dopo la morte dell'artista, i diritti morali possono essere esercitati da specifici parenti: coniuge, figli, genitori, discendenti, fratelli e loro discendenti. Dottrina e giurisprudenza offrono soluzioni contrastanti. Nel luglio 2004, il Tribunale di Milano ha stabilito che l'autenticazione può essere effettuata solo dagli eredi, in un caso che coinvolgeva gli eredi di Mario Schifano e la Fondazione Mario Schifano contro A.M. Marieni Governatori. Nel dicembre 2004, lo stesso tribunale ha deciso diversamente per l'artista Pippo Oriani, affermando che solo l'autore, non gli eredi o le fondazioni, può rivendicare o disconoscere la paternità, e che una fondazione che disconosce pubblicamente i certificati di terzi può essere diffamatoria. L'articolo, dell'avvocato Raffaella Pellegrino, è stato pubblicato su Artribune Magazine #29.
Fatti principali
- Il Codice dei Beni Culturali italiano (Art. 64 D.Lgs. 42/2004) richiede documentazione di autenticità per la vendita di opere d'arte.
- La legge non specifica chi possa autenticare le opere d'arte.
- Si fa riferimento alla legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) e ai diritti morali.
- I diritti morali includono il diritto di rivendicare o disconoscere la paternità (Art. 20).
- Dopo la morte, i diritti morali possono essere esercitati da coniuge, figli, genitori, discendenti, fratelli (Art. 23).
- Il Tribunale di Milano ha stabilito nel luglio 2004 che solo gli eredi possono autenticare (caso Mario Schifano).
- Il Tribunale di Milano ha stabilito nel dicembre 2004 che solo l'autore può autenticare (caso Pippo Oriani).
- L'incertezza giuridica danneggia il mercato dell'arte.
Entità
Artisti
- Mario Schifano
- Pippo Oriani
Istituzioni
- Fondazione Mario Schifano
- Tribunale di Milano
- Artribune Magazine
- Tribunale di Roma
Luoghi
- Italy
- Milano
- Rome