Quando la fotografia è considerata arte? Criteri legali per la protezione del diritto d'autore in Italia
La legge italiana distingue tra 'opere fotografiche di carattere creativo' e 'semplici fotografie' prive di creatività, con le prime che godono della piena protezione del diritto d'autore (vita + 70 anni) e le seconde solo di un diritto connesso di 20 anni. Il criterio chiave è se la fotografia riflette la personalità dell'autore attraverso scelte libere e creative, come stabilito dai tribunali italiani (App. Milano, 20 settembre 2010) e dalla Corte di Giustizia dell'UE (C-145/10, 1 gennaio 2011). L'articolo discute la difficoltà dei giudici nel valutare la creatività, specialmente per opere come la serie Ritratti di Thomas Ruff, che adotta deliberatamente uno stile oggettivo e impassibile (Scuola di Düsseldorf). Alcune sentenze hanno considerato la fama del fotografo e il 'merito artistico' dell'opera (Trib. Roma, 20 dicembre 2006; Pret. Torino, 27 maggio 1996), sebbene la visione prevalente escluda il merito estetico come requisito. L'autrice, Federica Minio, avvocato specializzato in arte e proprietà intellettuale, sostiene che il riconoscimento istituzionale (musei, gallerie, aste) può segnalare la paternità, citando la dichiarazione di Denis Curti secondo cui le gallerie affermano la paternità del fotografo. La piena protezione del diritto d'autore per la fotografia in Italia è stata stabilita solo nel 1979 con il D.P.R. 19/1979, che ha modificato la Legge sul Diritto d'Autore del 1941.
Fatti principali
- La Legge sul Diritto d'Autore italiana distingue tra 'opere fotografiche di carattere creativo' (Art. 2) e 'semplici fotografie' (Art. 87 e seguenti).
- Le opere fotografiche creative sono protette per la vita dell'autore più 70 anni; le semplici fotografie godono di un diritto connesso di 20 anni.
- La Corte di Giustizia dell'UE (C-145/10, 1 gennaio 2011) ha stabilito che le fotografie sono opere se riflettono la personalità dell'autore attraverso scelte libere e creative.
- I tribunali italiani richiedono che la fotografia mostri la personalità dell'autore e la sua interpretazione della realtà (App. Milano, 20 settembre 2010).
- La serie Ritratti di Thomas Ruff esemplifica la sfida: il suo stile oggettivo e impassibile (Scuola di Düsseldorf) potrebbe non rivelare soggettività a un giudice non esperto.
- Alcune sentenze si sono basate sulla fama del fotografo e sul 'merito artistico' dell'opera (Trib. Roma, 20 dicembre 2006; Pret. Torino, 27 maggio 1996), sebbene il merito estetico non sia un requisito legale.
- La piena protezione del diritto d'autore per la fotografia in Italia è iniziata con il D.P.R. 19/1979, che ha modificato la Legge sul Diritto d'Autore del 1941.
- Denis Curti ha dichiarato che le gallerie affermano la paternità e la qualità del fotografo, distinguendolo dagli amatori.
Entità
Artisti
- Thomas Ruff
- Federica Minio
- Denis Curti
Istituzioni
- MAXXI
- Morri e Rossetti
- Artribune
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea
- Tribunale di Roma
- Pretura di Torino
- Appello di Milano
Luoghi
- Italy
- Rome
- Turin
- Milan
- Düsseldorf
- Germany