Tribunale italiano: le fondazioni non sono obbligate ad autenticare opere d'arte
Il Tribunale di Roma ha stabilito il 6 luglio 2018 che la Cy Twombly Foundation non è legalmente obbligata ad autenticare o includere opere nel catalogo ragionato dell'artista. Il caso riguardava un privato che aveva ricevuto tre opere su carta acrilico senza titolo da Cy Twombly e ne chiedeva l'inclusione nel catalogo della fondazione per la vendita all'asta. La fondazione ha rifiutato e la casa d'aste ha successivamente declinato la vendita. Il proprietario ha richiesto al tribunale di ordinare l'autenticazione e l'inclusione tramite una consulenza tecnica. Il tribunale ha respinto la richiesta, citando che i giudizi di autenticazione sono protetti come libertà di espressione ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione italiana, facendo riferimento a una precedente decisione del 2016. La sentenza sottolinea che, sebbene qualsiasi esperto d'arte possa autenticare opere, eredi e fondazioni non sono obbligati a emettere tali pareri.
Fatti principali
- Sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2018
- La Cy Twombly Foundation ha rifiutato di autenticare tre opere
- Le opere erano acrilico su carta senza titolo donate da Cy Twombly
- La casa d'aste ha rifiutato la vendita senza l'inclusione nel catalogo
- Il tribunale ha citato la protezione della libertà di espressione (articolo 32) per i pareri di autenticazione
- Fatto riferimento a una precedente sentenza del 14 giugno 2016
- La richiesta del proprietario di inclusione obbligatoria è stata respinta
- L'autenticazione non è un diritto esclusivo di eredi o fondazioni
Entità
Artisti
- Cy Twombly
- Edwin Parker Twombly
Istituzioni
- Cy Twombly Foundation
- Tribunale di Roma
- Artribune
Luoghi
- Rome
- Italy