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Le norme antiriciclaggio dell'UE si estendono al mercato dell'arte e ai freeport

market-auction · 2026-04-27

La Quinta Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione Europea (UE 843/2018), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 125/2019 in vigore dal 10 novembre 2019, include ora esplicitamente come soggetti obbligati i commercianti d'arte e di antichità, le case d'asta, le gallerie e gli operatori di freeport. I freeport – zone extraterritoriali esenti da dazi doganali e dalla normale sorveglianza – sono stati identificati come ad alto rischio di riciclaggio, in particolare per i reperti archeologici italiani trafugati. Gli obblighi includono la due diligence della clientela per transazioni superiori a 10.000 euro, la segnalazione di operazioni sospette alla Banca d'Italia e la documentazione dell'origine dei fondi. Il fatturato del mercato dell'arte nel 2019 è stato di circa 64 miliardi di dollari, con un numero di transazioni che ha raggiunto il massimo decennale di 40 miliardi di dollari nonostante un calo del valore complessivo. È importante notare che la direttiva si applica solo agli Stati membri dell'UE, escludendo hub di freeport chiave come Ginevra, Svizzera. I whistleblower sono protetti da responsabilità e la loro identità rimane riservata.

Fatti principali

  • Direttiva UE 843/2018 (Quinta Direttiva AML) ha modificato la Direttiva 849/2015.
  • Recepimento italiano: Decreto Legislativo 125/2019, in vigore dal 10 novembre 2019.
  • Fatturato del mercato dell'arte nel 2019: ~64 miliardi di dollari (rapporto The Art Market 2020).
  • Valore delle transazioni nel 2019: 40 miliardi di dollari, il massimo in dieci anni.
  • Soggetti obbligati: commercianti d'arte, antiquari, case d'asta, gallerie, operatori di freeport.
  • I freeport sono zone extraterritoriali esenti da dazi doganali e dalla normale sorveglianza.
  • Soglia di due diligence: 10.000 euro per transazione (incluse transazioni frazionate).
  • Le segnalazioni di operazioni sospette devono essere presentate alla Banca d'Italia.
  • I whistleblower sono protetti da restrizioni contrattuali o legali e rimangono anonimi.
  • I freeport di Ginevra (Svizzera) non sono coperti dalla direttiva.
  • Questionari di valutazione del rischio richiesti per acquirenti e venditori.
  • Documentazione obbligatoria sulla provenienza dei fondi per gli acquisti d'arte.

Entità

Istituzioni

  • European Union
  • Bank of Italy
  • Artribune

Luoghi

  • Italy
  • Switzerland
  • Geneva
  • European Union

Fonti